Art. 4.
(Incentivi ai datori di lavoro per l'assunzione di persone che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia).
1. Al fine di incentivare l'assunzione di persone di età superiore a quaranta
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anni che avviano o riprendono l'attività lavorativa dopo periodi dedicati alla cura della famiglia, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro che assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono integralmente posti a carico dello Stato per un periodo di tre anni dalla data dell'assunzione.
2. È ammesso all'incentivo di cui al comma 1 ciascun datore di lavoro che assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato una persona di età non inferiore a quaranta anni, in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, che nello stesso periodo sia stata impegnata in lavoro di cura in favore di:
a) figli di età inferiore a dodici anni, anche adottivi o in affidamento;
b) familiari disabili gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
c) familiari non autosufficienti.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.